Statuto Costitutivo del
Comitato Genitori
Liceo Artistico Statale "A.
Modigliani"
Via Degli Scrovegni n° 30 - 35131 - Padova
Approvato
in data 10/11/2001 dall'Assemblea Costitutiva del Comitato Genitori.
Rivisto e approvato in data 28/11/2009
dall'Assemblea dei rappresentanti dei Genitori.
Articolo 1 -
Costituzione
Costituiscono il Comitato dei genitori tutti gli
eletti rappresentanti di classe e tutti i genitori eletti nel
Consiglio di Istituto. E’ comunque aperto alla partecipazione e
collaborazione di tutti i genitori.
Il Comitato ha il compito di realizzare il
collegamento e raccordo fra i Consigli di Classe, tra di loro, e il
Consiglio di Istituto.
A tal fine:
·
Promuove lo scambio di
informazioni sull'andamento della vita scolastica ed in particolare
sulle proposte educative espresse nelle assemblee di classe.
·
Ricerca ogni iniziativa
intesa a sviluppare i rapporti interni alla scuola ed in
particolare, la partecipazione e la collaborazione dei genitori con
scambi di esperienze con i Docenti e le altre componenti presenti
nella scuola.
·
Coordina e armonizza le
proposte che i rappresentanti dei genitori avanzano o raccolgono nei
Consigli di Classe.
·
Esprime pareri sui
problemi e sui fatti della vita scolastica di cui siano palesi i
risvolti educativi, formula proposte, realizzando, in tal modo, il
diritto dovere dei genitori di istruire ed educare i figli.
·
Si rende disponibile
all’incontro, anche periodico, con le altre componenti della Scuola
al fine di promuovere dibattiti e confronti indirizzati al corretto
funzionamento della struttura scolastica nel suo insieme.
·
Propone al Consiglio
d’Istituto tramite riporto diretto, se i rappresentanti eletti fanno
parte del Comitato, o con richiesta di presenza diretta, se non
eletti, tutte quelle iniziative e/o attività che siano ritenute
utili per il corretto funzionamento della struttura scolastica nel
suo insieme. Le proposte dovranno essere analizzate e approvate
dalla maggioranza dei partecipanti alle riunioni che le elaborano.
Articolo 2 -
Funzionamento
Il Comitato elegge a maggioranza: un Presidente,
un Vice-Presidente, un Segretario, da cinque a dieci componenti il
Gruppo di Coordinamento, preferibilmente più di un rappresentante
per anno di corso, eletti fra i rappresentanti di classe.
Fanno parte di diritto i membri della componente
genitori candidati nella lista del Comitato per le elezioni del
Consiglio di Istituto.
Al Presidente, coadiuvato dal vice presidente e
dal segretario, sono affidati i compiti di: presiedere tutte le
riunioni del Comitato Genitori e del Gruppo di Coordinamento, di
rappresentare il Comitato stesso, di seguirne le attività, di
convocare il Gruppo di Coordinamento con preavviso di almeno cinque
giorni e di convocare, almeno tre volte all'anno, l'Assemblea
Generale del Comitato Genitori.
Il segretario
provvederà a stendere i verbali e a mantenere i rapporti interni con
tutti i rappresentanti e i gruppi di lavoro.
Articolo 3 - Sostituzioni e
dimissioni
Il Comitato genitori,
nell'Assemblea che si terrà all'inizio di ogni anno scolastico di
norma entro i 20 giorni successivi alla pubblicazione dei risultati
delle elezioni dei rappresentanti di classe, provvederà al rinnovo:
degli organismi di funzionamento nella loro interezza.
Articolo 4 - Convocazioni e
modalità delle decisioni.
Le assemblee del Comitato saranno convocate in
via ordinaria con preavviso di almeno 5 giorni e in via
straordinaria con preavviso di 48 ore; le convocazioni oltre che
tramite lettere scritta potranno essere inviate anche per via
telematica.
Possono chiedere la convocazione straordinaria
del comitato: il Presidente o tre membri del gruppo di coordinamento
ovvero 10 rappresentati di classe o il Dirigente Scolastico.
Le decisioni saranno prese a maggioranza assoluta
dei Rappresentati presenti alla riunione (anche per le variazioni
dello statuto).
Nel caso in cui non esista la figura del
presidente del Comitato genitori (per averne perso i diritti), la
prima seduta viene convocata dal Vice Presidente del Comitato o dal
Segretario con al primo punto dell'ordine del giorno l'elezione del
Presidente del Comitato genitori. Solo nel caso in cui non siano in
carica né il Presidente, né il Vice-Presidente, né il Segretario del
Comitato Genitori la convocazione dovrà essere fatta dal Presidente
del Consiglio d’Istituto o da altro Genitore, allo scopo delegato,
eletto in Consiglio d’Istituto.
Per ogni riunione sarà
steso un verbale; il verbale sarà reso pubblico con le modalità più
opportune incluso l’invio telematico e la possibile pubblicazione su
apposito spazio web.
Articolo 5 - Commissioni
Il Comitato dei
genitori può strutturarsi in commissioni di lavoro, anche
temporanee, coinvolgendo, in questo caso, anche genitori che non
sono rappresentante di classe.
Articolo 6 - Validità dello
statuto
Il presente statuto è stato riesaminato e approvato nel Comitato
Genitori del 27 ottobre 2007 ed ha una validità fino alla prossima
variazione.
Articolo 7 – Trasmissione e
pubblicità
Il presente statuto viene
pubblicato sul sito web
www.cogelmo.it; viene esposto nella bacheca del Comitato
Genitori presente nella scuola e viene trasmesso al Dirigente
Scolastico affinché ne dia opportuna pubblicità alle altre
componenti della scuola con, se possibile, affissione nell’albo
della Scuola.
