COmitato GEnitori Liceo Artistico MOdigliani
CO.GE.L.MO -
Padova

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Statuto Costitutivo del
Comitato Genitori

Liceo Artistico Statale "A. Modigliani"
Via Degli Scrovegni n° 30 - 35131 - Padova

Approvato in data 10/11/2001 dall'Assemblea Costitutiva del Comitato Genitori.
Rivisto e approvato in data 28/11/2009 dall'Assemblea dei rappresentanti dei Genitori.

Articolo 1 - Costituzione

Costituiscono il Comitato dei genitori tutti gli eletti rappresentanti di classe e tutti i genitori eletti nel Consiglio di Istituto. E’ comunque aperto alla partecipazione e collaborazione di tutti i genitori.

Il Comitato ha il compito di realizzare il collegamento e raccordo fra i Consigli di Classe, tra di loro, e il Consiglio di Istituto.

A tal fine:

·         Promuove lo scambio di informazioni sull'andamento della vita scolastica ed in particolare sulle proposte educative espresse nelle assemblee di classe.

·         Ricerca ogni iniziativa intesa a sviluppare i rapporti interni alla scuola ed in particolare, la partecipazione e la collaborazione dei genitori con scambi di esperienze con i Docenti e le altre componenti presenti nella scuola.

·         Coordina e armonizza le proposte che i rappresentanti dei genitori avanzano o raccolgono nei Consigli di Classe.

·         Esprime pareri sui problemi e sui fatti della vita scolastica di cui siano palesi i risvolti educativi, formula proposte, realizzando, in tal modo, il diritto dovere dei genitori di istruire ed educare i figli.

·         Si rende disponibile all’incontro, anche periodico, con le altre componenti della Scuola al fine di promuovere dibattiti e confronti indirizzati al corretto funzionamento della struttura scolastica nel suo insieme.

·         Propone al Consiglio d’Istituto tramite riporto diretto, se i rappresentanti eletti fanno parte del Comitato, o con richiesta di presenza diretta, se non eletti, tutte quelle iniziative e/o attività che siano ritenute utili per il corretto funzionamento della struttura scolastica nel suo insieme. Le proposte dovranno essere analizzate e approvate dalla maggioranza dei partecipanti alle riunioni che le elaborano.

Articolo 2 - Funzionamento

Il Comitato elegge a maggioranza: un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, da cinque a dieci componenti il Gruppo di Coordinamento, preferibilmente più di un rappresentante per anno di corso, eletti fra i rappresentanti di classe.

Fanno parte di diritto i membri della componente genitori candidati nella lista del Comitato per le elezioni del Consiglio di Istituto.

Al Presidente, coadiuvato dal vice presidente e dal segretario, sono affidati i compiti di: presiedere tutte le riunioni del Comitato Genitori e del Gruppo di Coordinamento, di rappresentare il Comitato stesso, di seguirne le attività, di convocare il Gruppo di Coordinamento con preavviso di almeno cinque giorni e di convocare, almeno tre volte all'anno, l'Assemblea Generale del Comitato Genitori.

Il segretario provvederà a stendere i verbali e a mantenere i rapporti interni con tutti i rappresentanti e i gruppi di lavoro.

Articolo 3 - Sostituzioni e dimissioni

Il Comitato genitori, nell'Assemblea che si terrà all'inizio di ogni anno scolastico di norma entro i 20 giorni successivi alla pubblicazione dei risultati delle elezioni dei rappresentanti di classe, provvederà al rinnovo: degli organismi di funzionamento nella loro interezza.

Articolo 4 - Convocazioni e modalità delle decisioni.

Le assemblee del Comitato saranno convocate in via ordinaria con preavviso di almeno 5 giorni e in via straordinaria con preavviso di 48 ore; le convocazioni oltre che tramite lettere scritta potranno essere inviate anche per via telematica.

Possono chiedere la convocazione straordinaria del comitato: il Presidente o tre membri del gruppo di coordinamento ovvero 10 rappresentati di classe o il Dirigente Scolastico.

Le decisioni saranno prese a maggioranza assoluta dei Rappresentati presenti alla riunione (anche per le variazioni dello statuto).

Nel caso in cui non esista la figura del presidente del Comitato genitori (per averne perso i diritti), la prima seduta viene convocata dal Vice Presidente del Comitato o dal Segretario con al primo punto dell'ordine del giorno l'elezione del Presidente del Comitato genitori. Solo nel caso in cui non siano in carica né il Presidente, né il Vice-Presidente, né il Segretario del Comitato Genitori la convocazione dovrà essere fatta dal Presidente del Consiglio d’Istituto o da altro Genitore, allo scopo delegato, eletto in Consiglio d’Istituto.

Per ogni riunione sarà steso un verbale; il verbale sarà reso pubblico con le modalità più opportune incluso l’invio telematico e la possibile pubblicazione su apposito spazio web.

Articolo 5 - Commissioni

Il Comitato dei genitori può strutturarsi in commissioni di lavoro, anche temporanee, coinvolgendo, in questo caso, anche genitori che non sono rappresentante di classe.

Articolo 6 - Validità dello statuto

Il presente statuto è stato riesaminato e approvato nel Comitato Genitori del 27 ottobre 2007 ed ha una validità fino alla prossima variazione.

Articolo 7 – Trasmissione e pubblicità

Il presente statuto viene pubblicato sul sito web www.cogelmo.it; viene esposto nella bacheca del Comitato Genitori presente nella scuola e viene trasmesso al Dirigente Scolastico affinché ne dia opportuna pubblicità alle altre componenti della scuola con, se possibile, affissione nell’albo della Scuola.